Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione del prodotto gastronomico finito denominato «pizzoccheri di Teglio», attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione costituito da una rete di cucine locali, individuate in un circuito di osterie, trattorie, ristoranti locali e alberghi ricadenti nei comuni della provincia di Sondrio e della Valtellina.
      2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, si prevede, altresì, la tutela e la promozione della ricetta originale dei «pizzoccheri di Teglio», custodita dall'Accademia del pizzocchero di Teglio, riportata nell'allegato A annesso alla presente legge.
      3. I prodotti utilizzati nella ricetta originale dei «pizzoccheri di Teglio», di cui all'allegato A annesso alla presente legge, appartengono al patrimonio gastronomico della provincia di Sondrio e sono tutelati nella loro composizione e autenticità dalla presente legge.